Legge Ordinaria n. 85 del 21/02/1961 (Pubblicata nella G.U. del 13 marzo 1961 n. 64)
Estinzione dei diritti di uso civico su terre vendute dallo Stato ai Comuni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  della  legge  16  giugno  1927,  n.  1766, non si
applicano  ai  beni  venduti  dallo  Stato  a  Comuni o a consorzi di
Comuni,  qualora i contratti siano stati approvati con legge e sempre
che una dichiarazione di riserva di usi civici non sia esplicitamente
contenuta nei contratti stessi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 febbraio 1961

                               GRONCHI

                                                FANFANI - TRABUCCHI -
RUMOR - SCELBA -
GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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