Legge Ordinaria n. 90 del 05/03/1961 (Pubblicata nella G.U. del 14 marzo 1961 n. 65)
Stato giuridico degli operai dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        (Iscrizione a ruolo)

  Gli operai dello Stato sono assunti stabilmente ed iscritti a ruolo
in base alle disposizioni della presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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