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Legge Ordinaria n. 12 del 25/01/1962 (Pubblicata nella G.U. del 9 febbraio 1962 n. 36)
Adeguamento delle pensioni di guerra indirette.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alle  vedove  in  possesso  della  pensione  di guerra in base alla
tabella  G, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e' concesso un
aumento che sara' progressivamente elevato come in appresso:
     L. 15.500 annue dal 1° gennaio 1962:
     L. 40.000 annue dal 1° luglio  1962;
     L. 60.000 annue dal 1° luglio  1963.

  Ai  genitori  collaterali ed assimilati, in possesso della pensione
di  guerra  in base alla tabella M annessa alla legge 10 agosto 1950,
n.  648,  e'  concesso  un aumento che sara' progressivamente elevato
come in appresso:
     L.  9.500 annue dal 1° gennaio 1962;
     L. 24.000 annue dal 1° luglio  1962;
     L. 36.000 annue dal 1° luglio  1963.

  Alle  vedove ed orfani in possesso della pensione di guerra in base
alla  tabella  I  annessa  alla  legge  10 agosto 1950, n. 648, ed ai
genitori,  collaterali  ed  assimilati, in possesso della pensione di
guerra  in  base  alla  tabella  O,  annessa  alla  legge  stessa, e'
concessa,  in  aggiunta  agli aumenti di cui ai commi precedenti, una
ulteriore  maggiorazione  della  pensione  che sara' progressivamente
elevata come in appresso:
     L.  6.000 annue dal 1° luglio  1962;
     L. 15.000 annue dal 1° luglio  1963.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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