Legge Ordinaria n. 1446 del 26/09/1962 (Pubblicata nella G.U. del 16 ottobre 1962 n. 261)
Corresponsione ai gestori delle ricevitorie del lotto di un acconto d'aggio per la non effettuata estrazione del 10 giugno 1961.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA

la seguente legge:

                           Articolo unico.

  In  dipendenza  della  non  effettuata  estrazione  del  lotto gia'
prevista  per  il  giorno 10 giugno 1961, e' attribuita - a tutti gli
effetti  -  alle  ricevitorie  del lotto, per l'esercizio finanziario
1960-61,  la  riscossione netta corrispondente a quella effettuata da
ciascuna  ricevitoria  per  le  51  estrazioni  dell'esercizio stesso
maggiorata di un cinquantunesimo.
  Le  intendenze  di  finanza  sedi  di  estrazione  provvederanno  a
determinare ed a far corrispondere l'ammontare delle somme spettanti,
a  titolo  di  aggio e di rimborso spese di gestione, ad ogni gestore
del  lotto  in  servizio  nel  periodo  dal  12 al 17 giugno 1961, in
conformita' di quanto disposto dal comma precedente.
  La  spesa  relativa fara' carico all'apposito capitolo previsto nel
bilancio  passivo  del Ministero delle finanze per l'aggio ai gestori
del lotto.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque, spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 settembre 1962

                                SEGNI

                                                  FANFANI - TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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