Legge Ordinaria n. 1718 del 20/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1962 n. 331)
Blocco dei licenziamenti del personale delle Imposte di consumo e proroga dei contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  numero  degli  addetti  alle gestioni delle imposte comunali di
consumo,  tanto  di  nomina  comunale,  quanto di nomina, privata, in
servizio alla data del 31 dicembre 1962, non puo' essere ridotto fino
al 31 dicembre 1963.
  Per  lo  stesso  periodo  il  personale  di nomina privata e quello
disciplinato  dal  decreto  legislativo  31 gennaio 1947, n. 135, non
puo'  essere licenziato se non per fondati motivi o per conseguimento
del diritto a pensione ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 20
ottobre 1939, n. 1863.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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