Legge Ordinaria n. 188 del 18/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 4 maggio 1962 n. 114)
Disposizioni sulla decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  uditori  che  hanno  conseguito  la  nomina  come vincitori di
concorso  e  che  sono  dichiarati  idonei nel primo esame pratico al
quale  possono  partecipare,  sono  nominati  aggiunti giudiziari con
decorrenza  a  tutti  gli  effetti  dal  compimento di due anni dalla
nomina a uditore.
  Con  la  medesima  decorrenza sono nominati aggiunti giudiziari gli
uditori che, come idonei del medesimo concorso, sono stati ammessi in
magistratura  successivamente  ed  hanno  superato  lo  stesso  esame
pratico.
  Gli  uditori  che,  per qualsiasi ragione, anche indipendente dalla
loro  volonta', non hanno partecipato al primo esame pratico relativo
al  loro  concorso di ammissione in carriera, e quelli che sono stati
esclusi  o  dichiarati  non  idonei nell'esame stesso, se superano un
esame pratico al quale abbiano partecipato uditori cui e' applicabile
la  disposizione  del  primo  comma, conseguono la nomina ad aggiunto
giudiziario  con  la  decorrenza attribuita agli uditori predetti; in
mancanza,  la  nomina  e' ad essi conferita con decorrenza dalla data
del relativo decreto.
 

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