Legge Ordinaria n. 546 del 11/06/1962 (Pubblicata nella G.U. del 27 giugno 1962 n. 161)
Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma  dell'articolo  7  del  decreto  presidenziale  15
dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente:
  "L'esame  ha  luogo in Roma, davanti ad una Commissione nominata di
volta in volta dal Ministro e composta:
    1) dal direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli
affari generali, che la presiede;
    2)  dal direttore capo dell'ufficio del personale degli ufficiali
giudiziari;
    3)  dal  direttore  capo dell'ufficio dei servizi degli ufficiali
giudiziari;
    4)  da un magistrato di appello addetto al Ministero con funzioni
ispettive;
    5) da un ufficiale giudiziario che abbia compiuto almeno quindici
anni di servizio".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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