Legge Ordinaria n. 659 del 04/06/1962 (Pubblicata nella G.U. del 7 luglio 1962 n. 170)
Imposizione di un interesse suppletivo di mora sulle merci immesse in consumo a scarico di bollette di temporanea importazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Indipendentemente da quanto disposto con gli articoli 14 e seguenti
del  regio  decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella
legge  17  aprile 1925, n. 473, sulle merci temporaneamente importate
e'  dovuto,  al  momento  della  loro nazionalizzazione, un interesse
suppletivo  di  mora  in  ragione  del  3  per cento per semestre, da
liquidarsi  sull'ammontare  dei  diritti  di  confine  e dell'imposta
generale  sull'entrata  dovuti  nel  momento  in cui fu effettuata la
importazione   temporanea,   per   il   tempo  trascorso  dal  giorno
dell'avvenuta     importazione     temporanea    a    quello    della
nazionalizzazione.
  Per  la  liquidazione dell'interesse di cui al precedente comma, il
semestre iniziato e' computato per intero.
 

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