Legge Ordinaria n. 1004 del 29/07/1963 (Pubblicata nella G.U. del 7 agosto 1963 n. 210)
Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  lo  spirito  ottenuto, dal 15 giugno 1963 al 30 settembre 1963
dalla  distillazione  dei  vini  denunciati  come  genuini,  anche se
acescenti   o  alterati,  e  tali  riconosciuti  dall'Amministrazione
finanziaria, e' accordata, nella misura dell'88 per cento, un abbuono
d'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo
2  del  decreto-legge  3  dicembre  1953,  n.  879,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione
d'imposta  di cui all'articolo 9 del decreto-legge 16 settembre 1955,
n.  836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955,
n.  1037,  prescindendo  dal  periodo  di tempo indicato nello stesso
articolo 9.
  L'abbuono  e'  accordato a condizione che lo spirito sia depositato
in  magazzini  fiduciari  dai  quali  potra' essere estratto, dopo il
primo  anno  di giacenza, in ragione di non oltre un terzo per ognuno
dei tre anni successivi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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