Legge Ordinaria n. 1316 del 27/09/1963 (Pubblicata nella G.U. del 4 ottobre 1963 n. 260)
Abrogazione dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, recante modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico registro automobilistico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli  atti che ai termini del n. 3 dell'articolo 6 del regio decreto
29  luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al Pubblico registro
automobilistico  per la prima iscrizione della proprieta' dei veicoli
a  motore  e  dei  rimorchi,  nuovi  di  fabbrica,  sono  soggetti  a
registrazione  ed  al  pagamento  delle tasse stabilite nella tabella
riportata all'articolo 7 della legge 18 novembre 1961, n. 1296.
  E' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18
giugno 1945, n. 399.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 settembre 1963

                                SEGNI

                                                   LEONE - MARTINELLI

                                                   Visto,          il
Guardasigilli: BOSCO
 

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