Legge Ordinaria n. 1317 del 27/09/1963 (Pubblicata nella G.U. del 4 ottobre 1963 n. 260)
Modificazioni in materia di imposta di registro sui trasferimenti immobiliari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti
in  societa'  di  beni  immobili  o  di  altri  diritti  immobiliari,
stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera c), e da quelli che vi fanno
richiamo, della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923,
  n. 3269,   e  successive  modificazioni,  e'  dovuta  nella  misura
    seguente:
a) per i trasferimenti immobiliari di qualsiasi valore lire 7,50
per ogni cento lire;
    b)   se   il  trasferimento  avvenga  entro  tre  anni  da  altro
trasferimento  a  titolo  oneroso  dello  stesso  immobile  o diritto
immobiliare  sul  quale sia pagata l'imposta normale di passaggio: la
stessa  imposta  di  cui alla lettera a) ridotta di un quarto, fine a
concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;
    c) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero:
lire una per ogni cento lire.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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