Legge Ordinaria n. 165 del 18/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 11 marzo 1963 n. 68)
Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  quadri I - Ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore, II - Ruolo
speciale  del  Corpo di Stato Maggiore, III - Ruolo normale del Corpo
del genio navale, IV - Ruolo speciale del Corpo del genio navale, VII
- Ruolo medici del Corpo sanitario, VIII - Ruolo farmacisti del Corpo
sanitario,  IX  - Ruolo normale del Corpo di commissariato, X - Ruolo
speciale  del  Corpo  di  commissariato, XI - Ruolo normale del Corpo
delle  capitanerie  di  porto  e XII - Ruolo speciale del Corpo delle
capitanerie  di porto riportati nella tabella n. 2 annessa alla legge
12  novembre  1955,  n.  1137,  sono  sostituiti  da quelli riportati
nell'allegato A alla presente legge.
  Gli  organici  degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei
Corpi  suindicati,  stabiliti  dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2386,
sono  sostituiti  da  quelli  indicati  nella  colonna  4  dei quadri
allegati alla presente legge.
  La  tabella  n.  9  annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive   modificazioni,   e'   sostituita   da  quella  riportata
nell'allegato B alla presente legge.
  Il  limite  di  eta'  per la cessazione dal servizio permanente del
capitano  di  vascello e del colonnello dei ruoli speciali e' fissato
in anni 61.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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