Legge Ordinaria n. 224 del 18/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 18 marzo 1963 n. 75)
Modifica all'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  3  del  testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' sostituito dal
seguente:
  "Il  sindaco e' tenuto a rilasciare, alle persone di eta' superiore
agli  anni  quindici  aventi  nel  Comune la loro residenza o la loro
dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identita' conforme
al modello stabilito dal Ministero dell'interno.
  La carta di identita' ha durata di cinque anni e deve essere munita
della fotografia della persona a cui si riferisce.
  La   carta  di  identita'  vistata  dall'autorita'  provinciale  di
pubblica  sicurezza,  e'  titolo valido per valido per l'espatrio nei
Paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti Repubblica italiana. E'
fatto  obbligo  a  chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 febbraio 1963

                                SEGNI

                                                    FANFANI - TAVIANI

                                                    Visto,         il
Guardasigilli: BOSCO
 

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