Legge Ordinaria n. 28 del 28/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 6 febbraio 1963 n. 34)
Norme integrative sull'ordinamento della carriera dei capi di Istituto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  servizio  prestato dal personale direttivo, con la qualifica di
preside  di  2ª  categoria,  e  dal  personale  insegnante  in grado,
coefficiente  o  classe  di stipendio equiparati a quelli iniziali di
capo  di  Istituto,  e'  valutato  per intero, mediante ricostruzione
della   carriera,  per  il  conseguimento  della  seconda  classe  di
stipendio  prevista per i presidi e per i direttori degli istituti di
istruzione  artistica,  rispettivamente  dalle  tabelle E e C annesse
alla legge, 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni.
  I  benefici  economici  e  di  carriera  di cui al precedente comma
decorrono dal 1 luglio 1962.
  All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge  si
provvede  a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa
del  Ministero  della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario
1962-63,  concernenti  il personale direttivo delle scuole e Istituti
dell'istruzione secondaria ed artistica.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla o di farla
osservare come legge dello stato.

  Data a Roma, addi' 28 gennaio 1963

                                SEGNI

                                                      FANFANI - GUI -
                                                           TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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