Legge Ordinaria n. 292 del 05/03/1963 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1963 n. 83)
Vaccinazione antitetanica obbligatoria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' resa obbligatoria la, vaccinazione antitetanica:
    a)  per  le  seguenti  categorie di lavoratori del due sessi piu'
esposte  ai  rischi  dell'infezione  tetanica:  lavoratori  agricoli,
pastori,  alevatori  di  bestiame, stallieri, fantini, sorveglianti o
addetti al lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli
ippodromi,  spazzini, cantonieri, stradini, operai e manovali addetti
all'edilizia,   asfaltisti,   straccivendoli,   operai  addetti  alla
manipolazione  delle  immondizie,  operai  addetti alla fabbricazione
della carta e dei cartoni.
  Per  tali  lavoratori,  la  vaccinazione  e'  resa  obbligatoria a,
partire dalle nuove leve di lavoro;
    b)  per gli sportivi, all'atto dell'affiliazione alle Federazioni
del C.O.N.I.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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