Legge Ordinaria n. 304 del 18/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1963 n. 85)
Modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.
La   Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  e  terzo  comma  dell'articolo 91 della legge 26 marzo
1958, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:
  "Quando l'assenza, dovuta ad un infortunio sul lavoro o a, malattia
professionale  o  a  malattia  contratta per causa unica e diretta di
servizio,    supera   i   limiti   previsti   dalle   vigenti   norme
infortunistiche,    viene   corrisposto   il   trattamento   previsto
dall'articolo 90.
  Nei  casi  di cessazioni dal servizio avvenute per morte ovvero per
inabilita'  permanente,  entrambe dovute ad infortunio sul lavoro o a
malattia  professionale  o  contratta  per  causa unica e (diretta di
servizio,  in sostituzione del trattamento previsto dalle norme sugli
infortuni   sul   lavoro   e  sospensioni,  e'  attribuita,  se  piu'
favorevole,  la  sola  pensione  liquidata  in base agli anni ed allo
stipendio  e che il dipendente avrebbe raggiunto Se, fosse rimasto in
servizio con la stessa qualifica fino al limite di eta' e di servizio
stabilito dall'annessa tabella (allegato n. 15.).
  Il  trattamento  piu'  favorevole  risultante dall'applicazione del
precedente comma e' definitivo.
  Agli  effetti della determinazione del trattamento piu' favorevole,
non  si deve tener conto degli speciali assegni previsti per i grandi
invalidi  del  lavoro  e  per  i  titolari  di  pensioni privilegiate
ordinarie,   che,  se  spettanti  sono  corrisposti  in  aggiunta  al
trattamento assegnato.
  Chiunque  ritenga  di  aver  diritto  di  pensione eccezionale deve
presentare domanda, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data
della   risoluzione  del  rapporto  di  impiego  o  della  morte  del
dipendente, per gli aventi causa.
  Gli  aventi  causa  di  ex  dipendenti morti quiescenza, qualora il
pensionato  non  sia  incorso  nella  decadenza  di cui al precedente
comma,  debbono presentare domanda di pensione eccezionale, a pena di
decadenza, entro due anni dalla data di morte del dante causa.
  Nulla  e'  innovato  alle  disposizioni  in  vigore,  che prevedono
termini  e procedure ai fini del riconoscimento di inabilita', dovuta
ad  infortunio  sul  lavoro  o a malattia professionale o a malattia,
contratta,  per  causa  unica e diretta, di servizio ed ai fini della
determinazione del trattamento di pensione eccezionale".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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