Legge Ordinaria n. 355 del 18/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 2 aprile 1963 n. 89)
Nuove misure dell'indennità di studio a decorrere dal 1 gennaio 1963.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dal 1 gennaio 1963, l'indennita' di studio, istituita
pur  il  personale  direttivo  ed insegnante dello scuole ed istituti
d'istruzione  elementare,  secondaria  ed  artistica, nonche' per gli
ispettori  scolastici  e  per il personale direttivo ed educativo dei
Convitti   nazionali   e   degli  Educandati  femminili  statali,  e'
corrisposta  agli  aventi titolo, a norma delle disposizioni vigenti,
nelle misure lorde mensili stabilite dall'annessa tabella A.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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