Legge Ordinaria n. 4 del 03/01/1963 (Pubblicata nella G.U. del 24 gennaio 1963 n. 21)
Provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate oterremotate negli anni 1960 e 1961.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  dei  lavori  pubblici e' autorizzato a provvedere in
conformita'  alle  disposizioni di cui agli articoli 1 lettere d), c)
f),  g)  h),  2,  5,  10  e  11 della legge 3 aprile 1955, n. 279, in
relazione  alle calamita' naturali di cui alle lettere seguenti e nei
limiti di stanziamento a fianco di ciascuna indicati:
    a)  alluvioni verificatesi nel bacino imbrifero del fiume Oglio e
affluenti  durante  il  secondo  semestre del 1960, nelle province di
Brescia e Bergamo, per la somma di lire 1.800 milioni;
    b)  alluvioni  verificatesi  nella  provincia di Terni nel 1960 e
terremoti  verificatisi  nelle province di Terni, Perugia e Rieti nel
1960 e nel 1961, per la somma di lire 350 milioni;
    c)  terremoti  verificatisi  nel  secondo semestre del 1960 nella
provincia di Firenze, per la somma di lire 350 milioni;
    d)  alluvioni  verificatesi  nel  secondo semestre del 1960 nella
provincia di Rovigo, per la somma di lire 150 milioni;
    e)  alluvioni  verificatesi  negli  anni  1960  e 1961 nei Comuni
rivieraschi del lago di Garda, per la somma di lire 200 milioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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