Legge Ordinaria n. 45 del 06/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 13 febbraio 1963 n. 41)
Attribuzione di un assegno temporaneo al personale del l'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale  dell'Amministrazione  autonoma  delle ferrovie dello
Stato  e'  attribuito,  a  decorrere  dal  1 gennaio 1963, un assegno
temporaneo,  nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella.
Per i coefficienti di stipendio non contemplati nella tabella vale la
misura   indicata   nella   tabella   stessa   per   il  coefficiente
immediatamente inferiore.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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