Legge Ordinaria n. 84 del 21/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 23 febbraio 1963 n. 52)
Disposizioni per le assistenti sanitarie visitatrici provinciali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  un  periodo  di anni due dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  la  promozione  alla  qualifica di prima assistente
sanitaria  della  carriera di concetto del Ministero della sanita' si
consegue  esclusivamente  mediante  scrutinio per merito comparativo,
tra  le assistenti sanitarie visitatrici provinciali delle qualifiche
inferiori  che siano state assunte comunque in servizio anteriormente
al 31 dicembre 1949.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 febbraio 1963

                                SEGNI

                                                FANFANI - JERVOLINO -
                                                           TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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