Legge Ordinaria n. 113 del 01/03/1964 (Pubblicata nella G.U. del 25 marzo 1964 n. 76)
Variazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1  gennaio  1964  non sono soggetti alla imposta
complementare  i  contribuenti  il  cui reddito complessivo, al lordo
della  quota esente di lire 240.000 e delle detrazioni per carichi di
famiglia, non ecceda le lire 960.000 annue.
  A decorrere dalla stessa data, la ritenuta di acconto dell'1,50 per
cento,  che  ai  sensi  dell'articolo 143 del testo unico delle leggi
sulle  imposte  dirette  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica  29  gennaio  1958,  n.  645, viene operata sui redditi di
lavoro classificati in categoria, C/2 corrisposti ai dipendenti dello
Stato  ed  alle  altre  categorie  di  prestatori  di  lavoro,  trova
applicazione  per  la  parte  di  reddito  eccedente  le lire 960.000
ragguagliata ad un anno.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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