Legge Ordinaria n. 1175 del 10/11/1964 (Pubblicata nella G.U. del 19 novembre 1964 n. 286)
Integrazione dell'articolo 30 della legge 5 luglio 1961, n. 641, concernente disposizioni sulle pubbliche affissioni e pubblicità affine.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fermi  gli  effetti  della  prescrizione previsti dall'articolo 48,
terzo  comma,  del  testo  unico per la finanza locale, approvato con
regio  decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni
ed  aggiunte,  per  le  pubbliche  affissioni e la pubblicita' affine
effettuate  dopo  il  2  luglio  1959  e prima del 13 agosto 1961, si
applicano  le  tariffe  deliberate  nei  termini  e  con le modalita'
previsti dalla legge 5 luglio 1961, n. 641, ridotte del 20 per cento.
  Le  medesime  tariffe,  con  la  stessa riduzione, sono applicabili
anche  ai rapporti non definiti inerenti a pagamenti ancora dovuti ai
Comuni   e  loro  concessionari  per  pubblicita'  affine  effettuata
anteriormente al 3 luglio 1959.
 

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