Legge Ordinaria n. 1320 del 06/12/1964 (Pubblicata nella G.U. del 16 dicembre 1964 n. 311)
Norme per la durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  durata  in  carica  delle  attuali  Commissioni  provinciali  e
regionali per l'artigianato e del Comitato centrale dell'artigianato,
previsti  dalla  legge  25 luglio 1956, n. 860, nonche' degli attuali
organi  di  amministrazione  e  di  controllo provinciali e centrali,
previsti  dalla  legge  29  dicembre 1956, n. 1533, e' prorogata sino
alla data del 31 ottobre 1965.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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