Legge Ordinaria n. 461 del 21/06/1964 (Pubblicata nella G.U. del 4 luglio 1964 n. 162)
Integrazione dello stanziamento previsto dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, riguardante l'esercizio del credito navale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In   aggiunta  ai  limiti  di  impegno  previsti  dal  primo  comma
dell'articolo  8  della  legge 9 gennaio 1962, n. 1, sono autorizzati
limiti   di   impegno  annuali  di  lire  250.000.000  nell'esercizio
finanziario  relativo  al  periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; di lire
500.000.000  per ciascuno degli esercizi finanziari 1965, 1966 e 1967
e di lire 250.000.000 nell'esercizio finanziario 1968.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)