Legge Ordinaria n. 466 del 21/06/1964 (Pubblicata nella G.U. del 6 luglio 1964 n. 163)
Modifiche al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, concernente i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Sono  ammessi  a  partecipare  ai  concorsi  a  posti  di ufficiale
sanitario,   di   cui  al  regio  decreto  11  marzo  1935,  n.  281,
indipendentemente  dal  limite  di  eta',  anche  i sanitari di ruolo
presso  ospedali  dipendenti da istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza,  che  rivestano  con  almeno  tre anni di anzianita' nel
ruolo,  la  qualifica  di sovraintendente sanitario, di direttore, di
vice direttore di ispettore sanitario.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 giugno 1964

                                SEGNI

                                             MORO - MANCINI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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