Legge Ordinaria n. 47 del 14/02/1964 (Pubblicata nella G.U. del 2 marzo 1964 n. 55)
Modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali inferiori di taluni ruoli della Marina militare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  articoli  77,  86  e  87 della legge 12 novembre 1955 n. 1137,
sull'avanzamento   degli   ufficiali  dell'Esercito  della  Marina  e
dell'Aeronautica, sono sostituiti dai seguenti:
  "Art.  77.  -  Gli  ufficiali  che non superino i corsi e gli esami
prescritti  ai  fini  dell'avanzamento non possono, salvo il disposto
del quarto comma dell'articolo 88-bis, ripetere i corsi e gli esami.
  Art.  86.  -  Agli  esami previsti dalla tabella n. 2, annessa alla
presente  legge,  ai  fili  dell'avanzamento  a  capitano  del  Corpo
sanitario  e  del  ruolo  normale  dei Corpi di commissariato e delle
capitanerie  di  porto,  prendono  parte,  rispettivamente, i tenenti
reclutati  nel  servizio permanente effettivo con lo stesso concorso,
nonche'  i  tenenti che, ammessi nel servizio permanente effettivo in
base  a  disposizioni  speciali,  siano stati classificati tra i pari
grado reclutati con lo stesso concorso, con esclusione di coloro che,
per  qualsiasi  causa,  siano  stati  aggregati  ai provenienti da un
concorso successivo.
  I  tenenti  del  Corpo  sanitario  e del ruolo normale dei Corpi di
commissariato e delle capitanerie di porto che non superino gli esami
predetti   neppure   nella   sessione   di   riparazione,  in  deroga
all'articolo  41  cessano  dal  servizio  permanente effettivo e sono
collocati  nella  categoria  del  congedo  che  ad  essi  compete  in
applicazione   dell'articolo   46   della  legge  sullo  stato  degli
ufficiali,  con  decorrenza  comunque  non  anteriore  alla  data  di
compimento della ferma contratta.
  Art.  87.  -  Per i tenenti dei Corpi sanitario, di commissariato e
delle   capitanerie   di   porto,  che  superino  gli  esami  di  cui
all'articolo precedente, viene determinato, con decreto del Ministro,
il  nuovo ordine di anzianita', in base alla somma del punto, ridotto
in centesimi, riportato dall'ufficiale all'esame e del punto relativo
all'attitudine  professionale espresso in centesimi, moltiplicato per
il  coefficiente  due.  Per i tenenti del ruolo normale dei Corpi del
genio  navale  e  delle  armi  navali, che abbiano almeno tre anni di
permanenza nel grado, viene determinato, con decreto del Ministro, il
nuovo  ordine di anzianita', in base alla somma del punto, ridotto in
centesimi,  riportato  nell'esame  di  laurea,  o,  se  si  tratti di
ufficiali   reclutati   fra   i   gia'  laureati,  nel  concorso  per
l'ammissione   nei   ruoli,   e  del  punto  relativo  all'attitudine
professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente
due.
  Il   punto  relativo  all'attitudine  professionale  e'  attribuito
all'ufficiale  da  una Commissione composta dal vice presidente della
Sezione   marina   del   Consiglio   superiore  delle  forze  armate,
presidente,  dal  sottocapo  di  Stato  Maggiore  della  Marina e dal
direttore   generale   degli  ufficiali  e  dei  servizi  militari  e
scientifici,  nonche' dal direttore generale delle costruzioni navali
e  meccaniche,  delle  armi  e  degli  armamenti  navali,  di sanita'
militare   marittima,   di   commissariato   militare   marittimo   e
dall'ispettore  generale del Corpo delle capitanerie di porto, quando
si  tratti, rispettivamente, di ufficiali dei Corpi del genio navale,
delle armi navali, sanitario, di commissariato e delle capitanerie di
porto.
  Se  l'ufficiale  appartiene  ai Corpi del genio navale o delle armi
navali,  della Commissione fa pure parte il comandante dell'Accademia
navale.
  I tenenti dei Corpi sanitario, di commissariato e delle capitanerie
di  porto  che superino gli esami nella sessione di riparazione, sono
iscritti  in  ruolo  dopo  i  pari grado che hanno superato gli esami
nella prima sessione.
  I tenenti dei Corpi indicati al precedente comma che, per motivi di
servizio  riconosciuti  dal Ministro con propria determinazione o per
motivi  di  salute  dipendenti  da  causa di servizio, sostengano gli
esami  con ritardo, qualora superino gli esami predetti sono iscritti
in  ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero sostenuto
gli esami a loro turno".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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