Legge Ordinaria n. 664 del 10/08/1964 (Pubblicata nella G.U. del 14 agosto 1964 n. 199)
Norme integrative della legge 21 giugno 1964, n. 463, recante disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  Amministrazioni, le Aziende e gli Enti indicati nell'articolo 1
della  legge 21 giugno 1964, n. 463, hanno facolta' di derogare, fino
al 31 dicembre 1964, alle norme contenute in tale articolo.
  I   lavori  appaltati,  concessi  od  affidati,  avvalendosi  della
facolta' attribuita dal precedente comma, sono soggetti alle norme in
materia di appalti e di revisione dei prezzi vigenti prima della data
di entrata in vigore della legge 21 giugno 1964, n. 463, nonche' alle
norme di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 di detta legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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