Legge Ordinaria n. 1376 del 14/12/1965 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1965 n. 318)
Provvidenze concernenti il personale non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  dipendenti  delle  Aziende  autonome del Ministero delle poste e
delle  telecomunicazioni  che  si  trovino  nelle condizioni previste
dalle lettere a) e b) del presente comma sono collocati, nell'ordine,
nelle  qualifiche  iniziali dei ruoli organici di esercizio e tecnici
della    carriera    esecutiva   di   cui   alle   tabelle   annesse,
rispettivamente,  alle leggi 31 dicembre 1961, n. 1406, e 18 febbraio
1963, n. 81:
    a)  gli  idonei  non  utilmente  collocati  nelle graduatorie dei
concorsi  banditi  in  applicazione  dell'articolo  59 della legge 31
dicembre   1961,   n.   1406,   secondo   l'ordine  delle  rispettive
graduatorie.  L'inquadramento  ha  luogo  nel  ruolo cui si riferisce
ciascun concorso;
    b)   il   personale  esecutivo  non  di  ruolo,  compreso  quello
straordinario,  assunto  ai  sensi  dell'articolo  51  della legge 27
febbraio  1958,  n.  119, nonche' gli agenti ausiliari di ruolo e gli
operai  di ruolo che, provvisti del diploma di istituto di istruzione
secondaria  di  primo  grado  o  di titolo equipollente, disimpegnano
mansioni  di  esercizio  o tecniche delle carriere esecutive, purche'
tali    mansioni    siano   state   attribuite   con   atto   formale
dell'Amministrazione centrale.
  Per  il  personale  di  cui  alla  lettera  b)  del  primo comma il
collocamento  in  ruolo  ha  luogo  a  domanda,  da presentarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nel  ruolo  cui  si  riferiscono  le  mansioni disimpegnate, mediante
graduatorio di merito compilate dal Consiglio di amministrazione.
  Sono  collocati,  nell'ordine,  nelle qualifiche iniziali dei ruoli
organici  della  carriera  ausiliaria  di  cui  alle tabelle annesse,
rispettivamente,  alle leggi 31 dicembre 1961, n. 1406, e 18 febbraio
1963, n. 81:
    a)  gli  idonei  non  utilmente  collocati  nelle graduatorie dei
concorsi  banditi  in  applicazione  dell'articolo  2  della  legge 8
novembre   1902,   n.   1633,   secondo   l'ordine  delle  rispettive
graduatorie.  L'inquadramento  ha  luogo  nel  ruolo cui si riferisce
ciascun concorso;
    b)   il  personale  ausiliario  non  di  ruolo,  compreso  quello
straordinario,  assunto  ai  sensi  dell'articolo  54  della legge 27
febbraio 1958, n. 119, e gli operai comunque denominati.
  Per  il  personale  di  cui  alla  lettera  b)  del  terzo comma il
collocamento  in  ruolo  ha  luogo  a  domanda, da, presentarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge,
nel ruolo cui si riferiscono le mansioni espletate secondo la data di
assunzione  in  servizio,  previo  parere favorevole del Consiglio di
amministrazione.
  Le  nomine  previste  dalle lettere a) dei commi prima e terzo sono
disposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Le  nomine  di  cui  alle  lettere  b) dei commi primo e terzo sono
disposte:
    1)  per  la  carriera  esecutiva  dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge  nei  confronti  del  personale  che alla data
medesima  abbia  disimpegnato  mansioni  esecutive,  di  esercizio  o
tecniche,  per  almeno  un  anno,  ovvero  dalla  data del compimento
dell'anno se successivo;
    2)  per  la  carriera  ausiliaria dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge  nei  confronti  del  personale  che alla data
medesima abbia prestato servizio effettivo per almeno un anno, ovvero
dalla data del compimento dell'anno se successivo.
  Le nomine di cui al presente articolo sono disposte, prescindendosi
dai  limiti di eta', anche in soprannumero da riassorbirli in ragione
della meta' delle successive vacanze.
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche  ai
dipendenti  che  alla  data  di  entrata in vigore della legge non si
trovano  in servizio, per motivi militari per comprovata infermita' o
per gravidanza e puerperio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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