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Legge Ordinaria n. 217 del 29/03/1965 (Pubblicata nella G.U. del 6 aprile 1965 n. 87)
Norme per accelerare i programmi edilizi della Gestione case per lavoratori e degli altri enti di edilizia economica e popolare.
Norme per accelerare i programmi edilizi della Gestione case per lavoratori e degli altri enti di edilizia economica e popolare.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree fabbricabili occorrenti per l'attuazione dei programmi della Gestione case per lavoratori, ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e degli altri enti di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono acquisite, anche mediante esproprio, nell'ambito delle zone destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare dei piani di cui alla citata legge 18 aprile 1962, n. 167, anche se questi siano stati soltanto adottati con delibera del Consiglio comunale, approvata dalla autorita' tutoria. Per lo stesso periodo di tre anni, nei Comuni non obbligati alla formazione del piano per l'edilizia economica e popolare e che non si siano avvalsi della facolta' prevista dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167, la Gestione case per lavoratori e gli altri enti suindicati sono autorizzati ad acquisire aree, anche mediante esproprio, per l'attuazione dei suddetti programmi, mia sempre nell'ambito delle zone residenziali previste dai piani regolatori o dai programmi di fabbricazione, ancorche' solo adottati. Ove i piani di cui ai precedenti commi non vengano approvati dai competenti organi e, se approvati, non comprendano nelle zone destinate alla costruzione degli alloggi a carattere economico e popolare le aree acquisite dalla Gestione case per lavoratori e dagli altri enti sopra indicati o divengano comunque inoperanti per qualsiasi motivo, sono fatti salvi gli acquisti effettuati dagli enti medesimi per l'attuazione dei propri programmi costruttivi. Sempre per il periodo triennale sopra citato, la Gestione case per lavoratori e gli altri enti sopra menzionati possono utilizzare per l'attuazione dei propri programmi edilizi, nel rispetto dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione in vigore alla data della utilizzazione, le aree di cui erano gia' proprietari rispettivamente alla data di entrata in vigore della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e della legge 4 novembre 1963, n. 1460.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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