Legge Ordinaria n. 481 del 14/05/1965 (Pubblicata nella G.U. del 26 maggio 1965 n. 131)
Nuove norme in tema di revisione delle sentenze penali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  articoli 554, 555, 557, 562, 565, 566, 567 e 568 del Codice di
procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
  Articolo 5554. - Casi di revisione.
  "La revisione puo' domandarsi:
    1)  se  i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna
non  possono  conciliarsi  con  quelli stabiliti in un'altra sentenza
penale irrevocabile dell'autorita' giudiziaria ordinaria o di giudici
speciali;
    2)  se  la sentenza penale di condanna ha ritenuto la sussistenza
del  reato a carico del condannato, in conseguenza di una sentenza di
giudice  civile o amministrativo poscia revocata che abbia deciso una
delle questioni pregiudiziali prevedute dagli articoli 19 e 20, salva
la riserva contenuta nel capoverso dell'articolo 21;
    3)  se  dopo  la  condanna  sono sopravvenuti o si scoprono nuovi
elementi  di  prova  che,  soli  o  uniti a quelli gia' esaminati nel
procedimento,  rendono evidente che il condannato deve essere assolto
ai sensi della prima parte o del terzo capoverso dell'articolo 479;
    4)  se  e'  dimostrato  che  la  condanna  venne  pronunciata  in
conseguenza  di  falsita'  in atti o in giudizio, o di un altro fatto
preveduto dalla legge come reato;
    5)  se, dopo una condanna per omicidio doloso, preterintenzionale
o  colposo,  sono  sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di prova
che,  soli  o  uniti a quelli gia' esaminati, rendono evidente che la
morte della persona non si e' verificata".
  Articolo 555. - Limiti della revisione.
  "Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono a pena
d'inammissibilita'   della  domanda  esser  tali  da  dimostrare,  se
accertati, che il condannato deve essere assolto ai sensi della prima
parte  o terzo capoverso dell'articolo 479, ovvero da dimostrare, nel
caso preveduto dal n. 5) dell'articolo precedente, che la morte della
persona non si e' verificata".
  Articolo 557. - Istanza per revisione.
  "L'istanza, per revisione puo' essere proposta personalmente, o per
mezzo  di  un  avvocato  iscritto  nell'albo  speciale della Corte di
cassazione, all'uopo nominato.
  Essa  e'  presentata,  unitamente  agli  atti e ai documenti che la
giustificano, nella cancelleria della Corte di cassazione. Puo' anche
presentarsi  nella  cancelleria  del  giudice dell'esecuzione, che la
trasmette alla cancelleria della Corte di cassazione.
  Nei   casi   preveduti  dai  numeri  1)  e  2)  dell'articolo  554,
all'istanza  devono  essere  unite le copie autentiche delle sentenze
ivi indicate.
  Nei  casi  preveduti dai numeri 3) e 5) dello stesso articolo, se i
nuovi   elementi  di  prova  non  risultano  da  atti  gia'  compiuti
dall'autorita' giudiziaria, chi chiede la revisione deve fare istanza
al   giudice   dell'esecuzione  perche'  siano  ordinati  i  relativi
accertamenti.  Il  giudice  procede  agli atti occorrenti a spese del
condannato,  salvo  che  questi  sia  ammesso al patrocinio gratuito,
osservando   le  norme  sulla  istruzione  formale,  in  quanto  sono
applicabili.  All'uopo  il  Tribunale o la Corte delega, uno dei suoi
componenti;  il  pretore  provvede personalmente. Il provvedimento e'
dato  in  ogni  caso con ordinanza. Degli atti compiuti e' rilasciata
copia   autentica  all'interessato,  che  la  unisce  all'istanza  di
revisione.
  Nel  caso indicato nel numero 4) dell'articolo medesimo all'istanza
deve  essere  unita  copia  autentica  della sentenza irrevocabile di
condanna,  per  il  reato  ivi  preveduto.  Nondimeno, se il reato e'
estinto o se per esso l'azione penale non puo' essere esercitata, chi
chiede  la  revisione  puo'  fornire  i  necessari  elementi di prova
assunti a norma del capoverso precedente".
  Articolo 562. - Annullamento condizionato.
  "Salvo  il  disposto  del  seguente  capoverso,  quando la Corte di
cassazione  dispone  il  rinvio  per  revisione, l'annullamento della
sentenza  di  condanna e' sottoposto alla condizione che nel giudizio
di  rinvio  venga  accertato che il condannato deve essere assolto ai
sensi della prima parte o terzo capoverso dell'articolo 479.
  Quando  la  Corte  di cassazione dispone il rinvio per revisione in
base  al  n.  5)  dell'articolo 554, l'annullamento della sentenza di
condanna  e'  sottoposto  alla  condizione che nel giudizio di rinvio
venga  accertato  che la morte della persona non si e' verificata. In
tal  caso  il  giudice di rinvio pronuncia per il reato accertato una
nuova sentenza".
  Articolo 565 - Procedimento nel giudizio di rinvio per revisione.
  "Quando  la  Corte  di  cassazione  pronuncia  il  rinvio  a  nuovo
giudizio,  l'interessato che si trova detenuto per l'esecuzione della
sentenza  di  condanna  annullata  rimane  in  carcere  come imputato
soggetto  a  custodia  preventiva,  salvo che debba essere scarcerato
perche' l'imputazione non consente il mandato di cattura o perche' la
pena e' interamente espiata od estinta ovvero perche' gli fu concessa
la  liberta' provvisoria a norma dell'articolo 559. L'imputato rimane
soggetto  alle pene accessorie e alle misure di sicurezza che fossero
state  provvisoriamente  applicate  prima  della sentenza di condanna
annullata, se la Corte di cassazione non ne ordina la sospensione.
  Il  tempo  della  predetta  custodia  preventiva  e' detratto dalla
durata  della  pena  detentiva,  se  la  sentenza  di  condanna viene
confermata  o  se viene pronunciata una nuova sentenza di condanna ai
sensi del capoverso dell'articolo 562.
  La  parte  civile  che e' stata presente nel giudizio chiuso con la
sentenza  annullata  ha  diritto  d'intervenire  nel  nuovo  giudizio
qualora  non  sia stata condannata per alcuno dei reati preveduti dal
numero  4)  dell'articolo  554  o non si trovi in altra condizione di
manifesta   incompatibilita'.   Nel   detto  giudizio  e'  citato  il
responsabile   civile,   se  e'  stato  condannato  con  la  sentenza
annullata.
  Quando il giudizio e' stato rinviato ad un giudice d'appello questi
provvede in ogni caso alla rinnovazione totale del dibattimento".
  Articolo 566. - Sentenza nel giudizio di rinvio per revisione.
  "Se   nel  giudizio  di  rinvio  risultano  infondati  o  non  sono
pienamente  provati gli elementi per i quali fu ammessa la revisione,
il  giudice non puo' pronunciare assoluzione per effetto di una nuova
valutazione delle sole prove assunte nel precedente giudizio, ne' per
altra ragione.
  Salvo  quanto  disposto dal capoverso dell'articolo 562, il giudice
di rinvio per revisione puo' assolvere soltanto quando vi e' la prova
che  sussiste  una  causa di assoluzione ai sensi della prima parte o
terzo  capoverso  dell'articolo  479.  In  ogni altro caso, egli deve
confermare la sentenza di condanna.
  Se nel giudizio di rinvio risultano infondati o non sono pienamente
provati  gli  elementi per i quali fu ammessa la revisione in base al
n.  5)  dell'articolo  554, il giudice non puo' pronunciare una nuova
sentenza  per  effetto  di  una  nuova  valutazione  delle sole prove
assunte nel precedente giudizio, ma deve confermare la prima sentenza
di condanna.
  Nel caso di conferma, se l'esecuzione della prima condanna non e' o
non deve ritenersi completamente terminata, e' ripresa dal momento in
cui  cesso'  per  effetto  del  rinvio  a nuovo giudizio salvo quanto
stabilito nel primo capoverso dell'articolo precedente.
  Nel  caso previsto dal capoverso dell'articolo 562, se l'esecuzione
della  nuova  condanna  non  e'  o  non  deve ritenersi completamente
terminata,  l'esecuzione  e' ripresa, computandosi la pena espiata in
esecuzione  della  prima  condanna  e  procedendosi,  ove occorra, il
ragguaglio  delle  pene  di specie diversa, salvo quanto e' stabilito
nel primo capoverso dell'articolo precedente".
  Articolo  567.  - Provvedimenti circa le spese e gli effetti civili
in caso di assoluzione.
  "La  Corte di cassazione quando annulla senza rinvio la sentenza di
condanna,  o  il  giudice  di  rinvio  quando  pronuncia, sentenza di
assoluzione  anche  nel  caso  preveduto  dall'articolo 561, provvede
altresi'  alla  restituzione  delle  somme pagate in esecuzione della
condanna  per  le pene pecuniarie, per le spese di procedimento e del
mantenimento  in  carcere,  per  il  risarcimento  dei danni e per le
misure di sicurezza patrimoniali.
  La  sentenza  della Corte di cassazione che annulla senza rinvio e'
notificata  per  intero  senza  ritardo  all'interessato,  a cura del
cancelliere  della  Corte,  ed  e' comunicata al procuratore generale
presso  la  Corte medesima il quale da' i provvedimenti necessari per
la esecuzione.
  Il  giudice di rinvio, quando pronuncia nuova sentenza ai sensi del
capoverso  dell'articolo  562, provvede ove occorra alla restituzione
delle  somme  pagate  in  esecuzione della prima condanna per le pene
pecuniarie  per  il mantenimento in carcere e per il risarcimento dei
danni".
  Articolo  568.  -  Provvedimenti in caso di rigetto dell'istanza di
revisione o di giudizio sfavorevole.
  "La  Corte  di  cassazione,  se  dichiara  inammissibile  o rigetta
l'istanza di revisione, con la stessa sentenza ordina, occorrendo, la
carcerazione del condannato.
  La dichiarazione di inammissibilita' o il rigetto della istanza non
pregiudica  il  diritto  di presentare una nuova domanda di revisione
fondata su elementi diversi.
  Il  giudice di rinvio, quando non pronuncia assoluzione, emette con
la  sentenza ordine di carcerazione contro il colpevole non detenuto,
se questi deve espiare una pena detentiva o una piu' grave.
  Se   la  Corte  di  cassazione  dichiara  inammissibile  o  rigetta
l'istanza   di  revisione,  fuori  del  caso  preveduto  dal  secondo
capoverso  dell'articolo 558, ovvero se nel giudizio di rinvio non e'
pronunciata  sentenza  di  assoluzione  o nuova sentenza ai sensi del
capoverso dell'articolo 562, il privato che ha domandato la revisione
e' condannato alle spese del procedimento".
 

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