Legge Ordinaria n. 1078 del 12/12/1966 (Pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 1966 n. 319)
Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche
di Consiglieri regionali, Presidenti di Giunta provinciale, Assessori
provinciali  di  Provincia  con  piu' di 700.000 abitanti, Sindaci di
capoluogo di Provincia o di Comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti,  Assessori  di  Comuni  con popolazione superiore a 100.000
abitanti,  Presidenti  di  Enti  e  di  Aziende  con  Amministrazione
autonoma  di  Enti  autonomi territoriali con piu' di 1000 dipendenti
sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa, anche se questa non
sia prevista dai rispettivi ordinamenti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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