Legge Ordinaria n. 178 del 06/04/1966 (Pubblicata nella G.U. del 15 aprile 1966 n. 92)
Estensione agli ufficiali medici di polizia delle norme sui limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1499.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Agli ufficiali medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
si  applicano  i  limiti  di  eta'  per  la  cessazione  dal servizio
permanente  effettivo  previsti per gli ufficiali medici del servizio
sanitario dell'Esercito, di cui alla tabella n. 1 allegata alla legge
18 ottobre 1962, n. 1499.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 aprile 1966

                               SARAGAT

                                                     MORO - TAVIANI -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)