Legge Ordinaria n. 309 del 11/05/1966 (Pubblicata nella G.U. del 28 maggio 1966 n. 130)
Nuove misure degli assegni familiari per i giornalisti professionisti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1 gennaio 1965 le misure degli assegni familiari
dei giornalisti professionisti, aventi rapporto d'impiego con aziende
editoriali,  indicate  nella tabella C) allegata al testo unico delle
norme  sugli  assegni familiari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17
ottobre 1961, n. 1038, sono cosi' stabilite:
    per ciascun figlio lire 6.500 mensili;
    per il coniuge lire 4.654 mensili;
    per ciascun ascendente lire 2.678 mensili.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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