Legge Ordinaria n. 389 del 26/05/1966 (Pubblicata nella G.U. del 14 giugno 1966 n. 145 (suppl. ord.))
Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1965.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La    spesa   occorrente   per   il   funzionamento   della   Corte
costituzionale,  di  cui all'articolo 5 della legge 27 febbraio 1965,
n. 49, e' elevata a lire 800 milioni.
 

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