Legge Ordinaria n. 532 del 01/07/1966 (Pubblicata nella G.U. del 19 luglio 1966 n. 177)
Norme in materia di trattamento economico degli aiutanti di battaglia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Lo   stipendio   degli   aiutanti   di   battaglia   dell'Esercito,
dell'Aeronautica  e  del  Corpo  della  Guardia di finanza e' fissato
nella   misura   annua   lorda   iniziale   di   lire  un  milione  e
cinquecentomila.
  L'assegno   personale  di  cui  all'articolo  11  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  5 giugno 1965, n. 749, e' determinato,
per  gli aiutanti di battaglia, tenuto conto del compenso mensile per
lavoro straordinario dovuto, in ragione di quindici ore, al personale
civile avente qualifica di archivista capo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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