Legge Ordinaria n. 640 del 06/08/1966 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1966 n. 207)
Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo sugli atti relativi a cessioni di quote dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'   prorogato   al  31  dicembre  1970  il  termine  di  validita'
dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo stabilito dall'articolo
unico  della  legge  3  febbraio  1957, n. 17, per gli atti e scritti
relativi  alla  cessione  di  quote  dello stipendio o del salario da
parte   dei   dipendenti   dello   Stato   e  delle  altre  pubbliche
Amministrazioni,  alle  sovvenzioni  contro  cessione  di quote delle
retribuzioni  effettuate  dalla  Direzione generale degli Istituti di
previdenza  presso  il  Ministero  del tesoro a favore degli iscritti
agli  Istituti  da  essa  amministrati,  ai piccoli prestiti concessi
dall'Ente,  nazionale  di assistenza e previdenza ai dipendenti dello
Stato,  ai  crediti  concessi  dal  Comitato interministeriale per le
provvidenze agli statali.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1966

                               SARAGAT

                                               MORO - PRETI - COLOMBO
                                                         - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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