Legge Ordinaria n. 944 del 27/10/1966 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1966 n. 287)
Modifica all'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, contenente norme per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  limite di spesa previsto dal secondo comma dell'articolo 70 del
regio  decreto 25 maggio 1895, n. 350, modificato dall'articolo 2 del
decreto  legislativo  25  luglio  1947,  n.  1095,  e  dalla legge di
ratifica 23 febbraio 1952, n. 133, e' stabilito in lire 10 milioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 ottobre 1966

                               SARAGAT

                                             MORO - MANCINI - TAVIANI
                                                            - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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