Legge Ordinaria n. 949 del 31/10/1966 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1966 n. 287)
Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera e), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La spesa di lire 1.000 milioni autorizzata dall'articolo 1, lettera
c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, per l'ammortamento dei mutui
concessi  dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi degli articoli 10
e  12  della  legge 21 luglio 1960, n. 739, e' aumentata a lire 8.500
milioni,  in  ragione  di lire 33.333.000 per l'esercizio finanziario
1963-64,  di lire 16 milioni 666.500 per il periodo luglio - dicembre
1964,  di  lire  283.333.000 per ciascun anno finanziario dal 1965 al
1992,  di  lire 266.676.500 per l'anno finanziario 1993 e di lire 250
milioni per l'anno finanziario 1994.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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