Legge Ordinaria n. 1009 del 10/11/1967 (Pubblicata nella G.U. del 13 novembre 1967 n. 283)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, relativo alle norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito in legge il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797,
contenente  modifiche  al  decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1701, relativo alle norme sanitarie sugli scambi di
animali  e  di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della CEE,
con le seguenti modificazioni:

  L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
    "All'articolo  23,  dopo  la lettera d) sono aggiunte le seguenti
lettere e) e f):
      "  e)  bovini destinati alla produzione di carne, di meno di 30
mesi   di   eta',   che  non  provengono  da  un  allevamento  bovino
ufficialmente  indenne  da  brucellosi  ne'  da un allevamento bovino
indenne da brucellosi. Tali bovini devono comunque aver presentato un
tasso  brucellare  inferiore  a 30 Unita' Internazionali agglutinanti
per  millilitro,  alla  siero-agglutinazione  praticata  non oltre 30
giorni prima del carico. Nel relativo provvedimento verranno indicate
le  istruzioni  relative  al  particolare  contrassegno  di cui detti
animali   dovranno  essere  muniti.  E'  comunque  fatto  divieto  di
introdurre   tali  animali  in  allevamenti  risanati  o  in  via  di
risanamento  per  la  brucellosi  dei  bovini  a  norma  dei  decreti
ministeriali  emessi  in  applicazione  della legge 9 giugno 1964, n.
615;
      f)  i  bovini  da  macello  che  hanno  presentato una reazione
positiva alla intradermotubercolinizzazione "".
    All'articolo  13,  la lettera c) del Modello II punto V (Allegato
A) e' sostituita dalla seguente:
    "c) provengono da un allevamento bovino (6) ufficialmente indenne
da tubercolosi (3);
    -  non  provengono da allevamento bovino ufficialmente indenne da
tubercolosi;  la intradermotubercolinizzazione, praticata nel termine
prescritto di 30 giorni (7) e' risultata negativa/positiva (3);".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 novembre 1967

                               SARAGAT

                                            MORO - MARIOTTI - FANFANI
- REALE - PIERACCINI -
COLOMBO - RESTIVO -
ANDREOTTI - TOLLOY

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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