Legge Ordinaria n. 1224 del 19/12/1967 (Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1967 n. 322)
Proroga a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine di centoventi giorni previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4
e  5  della  legge  23 dicembre 1966, n. 1139, per la concessione del
condono   delle   sanzioni   non  aventi  natura  penale  in  materia
tributaria,  modificato  dalla  legge  15  maggio  1967,  n.  283, e'
ulteriormente prorogato al 30 dicembre 1967.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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