Legge Ordinaria n. 269 del 19/04/1967 (Pubblicata nella G.U. del 17 maggio 1967 n. 123)
Compensi per i componenti della Commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  componenti la Commissione tecnica centrale per l'equo canone di
affitto  dei  fondi  rustici,  di  cui  all'articolo 5 della legge 12
giugno  1962,  n.  567,  nonche' al segretario di essa, e' dovuta per
ogni  seduta  una  indennita'  di  presenza  di  lire  6000 a partire
dall'inizio dei lavori della Commissione stessa.
  Ai componenti medesimi compete il trattamento economico di missione
previsto  per gli impiegati civili dello Stato aventi la qualifica di
ispettore generale.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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