Legge Ordinaria n. 355 del 15/05/1967 (Pubblicata nella G.U. del 12 giugno 1967 n. 145)
Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Lo  stanziamento annuo di lire 290 milioni, stabilito dall'articolo
16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio
dei  tribunali  e  delle  preture,  e' elevato, a decorrere dall'anno
finanziario 1967, a lire 350 milioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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