Legge Ordinaria n. 574 del 11/07/1967 (Pubblicata nella G.U. del 28 luglio 1967 n. 188)
Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'ufficiale  che  cessi o abbia cessato dal servizio permanente per
eta'  ovvero  per  ferite,  lesioni  od  infermita' e sia o sia stato
collocato  nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali
posizioni  di  un  periodo corrispondente a quello indicato nel primo
comma  dell'articolo 42 della legge 29 marzo 1956, n. 288, ha diritto
alla  riliquidazione  della pensione sulla base dell'ultimo stipendio
percepito,  maggiorato  degli  aumenti biennali di cui all'articolo 1
del  decreto  del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19,
relativi al periodo suddetto.
  Analogo  beneficio  compete, al termine del periodo di cui al comma
precedente,   in   relazione   alla   minore   durata  di  permanenza
nell'ausiliaria,  all'ufficiale  nei  cui  confronti  trovi  o  abbia
trovato applicazione il secondo comma del citato articolo 42.
  Durante  il  tempo  computato  ai  fini  della  maggiorazione degli
aumenti  biennali  dello  stipendio  prevista  dal presente articolo,
l'ufficiale  e'  assoggettato  alla ritenuta del 6 per cento in conto
entrata  Tesoro,  a  meno  che non cessi o abbia cessato dal servizio
permanente  per  ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate a
causa di guerra, nel qual caso la ritenuta e' del 2 per cento.
  Per  l'ufficiale  che alla data di entrata in vigore della presente
legge  abbia  cessato  dal  servizio  permanente,  il pagamento della
ritenuta  di  cui  al  comma  precedente  si  effettua all'atto della
riliquidazione  della pensione, previo conguaglio con la ritenuta del
2 per cento a suo tempo operata.
 

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