Legge Ordinaria n. 676 del 04/07/1967 (Pubblicata nella G.U. del 12 agosto 1967 n. 202)
Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti Internazionali, firmati a Lisbona il 31 ottobre 1958: a) Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta successivamente a Bruxelles, a Washington, a L'Aja, a Londra e a Lisbona; b) Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto successivamente a Washington, a L'AJa, a Londra e a Lisbona; c) Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare i
seguenti Atti internazionali, firmati a Lisbona il 31 ottobre 1958:
    a)  Convenzione  di  Parigi  per  la  protezione della proprieta'
industriale  del  20  marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre
1900,  a  Washington  il 2 giugno 1911, a L'Aja il 6 novembre 1925, a
Londra il 2 giugno 1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958;
    b)  Accordo  di  Madrid  per  la repressione delle indicazioni di
provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto a Washington
il  2  giugno  1911, a L'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno
1934 e a Lisbona il 31 ottobre 1958;
    c)  Accordo  di  Lisbona  per  la  protezione  e la registrazione
internazionale delle denominazioni di origine.
 

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