Legge Ordinaria n. 689 del 06/08/1967 (Pubblicata nella G.U. del 17 agosto 1967 n. 205)
Nuova disciplina delle abitazioni costruite a norma della legge 14 novembre 1961, n. 1288.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Fermo  restando  l'articolo  6 dell'Accordo per l'istituzione di un
centro  comune di ricerche nucleari di competenza generale, approvato
con  legge  10  agosto  1960,  n. 906, gli alloggi costruiti ai sensi
della legge 14 novembre 1961, n. 1288, dall'Istituto nazionale per le
case  degli  impiegati  dello Stato, possono essere assegnati anche a
coloro  che  abbiano  titolo  alla  assegnazione  di alloggi popolari
costruiti col contributo dello Stato, con preferenza per i dipendenti
dello Stato e di enti pubblici locali.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1967

                               SARAGAT

                                             MORO - MANCINI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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