Legge Ordinaria n. 690 del 06/08/1967 (Pubblicata nella G.U. del 17 agosto 1967 n. 205)
Modifica dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Al  secondo  comma  dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n.
614,  dopo  le parole: "dall'entrata in vigore della presente legge",
sono  aggiunte  le  seguenti: "purche' a prescindere dal numero degli
operai  addetti  alla  impresa,  l'investimento in impianti fissi non
superi  i  due  miliardi  di  lire.  Tale  limite  di investimento e'
applicabile,  fino  al  compimento  del decennio dalla data di inizio
dell'attivita',  anche  per  le  imprese  gia'  ammesse  al godimento
dell'esenzione fiscale anzidetta.
  L'esenzione   si   applica   anche  al  maggior  reddito  derivante
dall'ampliamento   delle   aziende  esistenti,  il  cui  investimento
globale, in impianti fissi, a prescindere dal numero degli operai non
superi il limite di cui al precedente comma".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1967

                               SARAGAT

                                             MORO - PRETI - ANDREOTTI
                                                         - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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