Legge Ordinaria n. 1202 del 12/11/1968 (Pubblicata nella G.U. del 6 dicembre 1968 n. 310)
Disposizioni concernenti le distanze legali dalla sede ferroviaria e modifiche ad alcuni articoli della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ferme  restando  le  norme  relative  alle  distanze risultanti dal
codice  civile  e dai regolamenti locali, le proprieta' laterali alle
strade  ferrate  pubbliche sono soggette a tutti i pesi e servitu' di
cui  agli  articoli  da  55 a 79 della legge sulle opere pubbliche 20
marzo  1865,  n. 2248, allegato F, ed alle altre maggiori servitu' di
cui  al titolo V della legge stessa, con le modificazioni di cui agli
articoli seguenti.
 

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