Legge Ordinaria n. 1235 del 19/11/1968 (Pubblicata nella G.U. del 19 dicembre 1968 n. 322)
Accettazione ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960 adottati a Londra il 30 novembre 1966.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato ad accettare gli
emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita  umana  in  mare  del  17  giugno  1960, adottati a Londra il 30
novembre 1966.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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