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Legge Ordinaria n. 249 del 18/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 30 marzo 1968 n. 83)
Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali.
Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per la revisione dell'ordinamento dei servizi centrali dei Ministeri, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: 1) alle direzioni generali e agli uffici centrali assimilabili saranno attribuite competenze per distinti rami di attivita' concernenti materie e compiti omogenei. Analogamente saranno definite le competenze delle unita' organiche costituite, ai sensi delle vigenti leggi, da piu' uffici centrali assimilabili alle direzioni generali, nonche' le competenze di questi ultimi uffici. Saranno altresi' riordinati gli uffici centrali autonomi attualmente esistenti, non assimilabili alle direzioni generali; 2) le direzioni generali e gli uffici centrali assimilabili saranno contenuti nel numero strettamente indispensabile, sopprimendo quelli che non risultino rispondenti ad un rigoroso criterio di funzionalita'; 3) saranno riordinati i servizi ispettivi, configurando l'ispezione come istituto inteso non soltanto all'accertamento della regolarita', ma anche al perfezionamento e ad un migliore coordinamento dell'azione amministrativa. Saranno altresi' definiti i compiti e le responsabilita' degli ispettori. Con criteri analoghi a quelli di cui al precedente comma, si provvedera' al riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e degli uffici centrali e periferici da essa dipendenti, avuto riguardo alla peculiarita' delle sue funzioni ed ai particolari compiti ispettivi demandati a detto organo. I servizi delle Amministrazioni degli affari esteri e della difesa continuano ad essere ordinati secondo le disposizioni emanate rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e 18 novembre 1965, n. 1478, salvo le eventuali norme di coordinamento con le disposizioni del presente articolo e dei successivi.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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