Legge Ordinaria n. 261 del 12/03/1968 (Pubblicata nella G.U. del 2 aprile 1968 n. 86)
Acquisto di case e di aree edificabili da parte dell'INCIS con le somme ricavate dall'alienazione di alloggi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'Istituto  nazionale  per  le  case degli impiegati dello Stato e'
autorizzato  ad  utilizzare le somme ricavate dalla alienazione degli
alloggi  e  da  versarsi  nei conti correnti speciali presso la Cassa
depositi  e  prestiti  ai  sensi  dell'articolo  21  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  17  gennaio  1959,  n.  2,  modificato
dall'articolo 11 della legge 27 aprile 1962, n. 231, per:
    a) acquisto di aree edificabili, nell'ambito dei piani di zona di
cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;
    b)  acquisto  di case ai sensi dell'articolo 346, n. 3, del testo
unico   delle   disposizioni  sull'edilizia  popolare  ed  economica,
approvato  con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dell'articolo
9  del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1913, soltanto quando
il  demanio  di aree fabbricabili dell'Istituto nazionale per le case
degli   impiegati   dello  Stato  abbia  raggiunto  il  limite  delle
necessita'  previste  per  la realizzazione del programma costruttivo
relativo  all'utilizzo  delle  somme  pervenute,  o  che perverranno,
all'Istituto per la cessione in proprieta' degli alloggi ai sensi del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17  gennaio  1959, n. 2,
modificato  dall'articolo  11 della legge 27 aprile 1962, n. 231, nei
limiti  del  20  per  cento  delle  somme  disponibili,  e purche' il
relativo  contratto  di acquisto venga stipulato entro tre anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 marzo 1968

                               SARAGAT

                                             MORO - MANCINI - COLOMBO

                                             Visto, il Guardasigilli:
REALE
 

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